Art. VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
Revisioni
| Testo precedente | Data Inizio | Data Fine | Note | Titolo legge | Testo legge |
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| Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni. |
1947-12-27 | 1967-12-10 | Disposizione transitoria modificata dall’articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967) con l’abrogazione dell’ultimo comma del seguente tenore: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni». | LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25/11/1967, n.294) | Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. |