Art. XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
Revisioni
| Testo precedente | Data Inizio | Data Fine | Note | Titolo legge | Testo legge |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni. |
1947-12-27 | 1958-04-16 | L’articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 «Scadenza del termine di cui alla XI delle “Disposizioni transitorie e finali” della Costituzione» (Gazz. Uff. n. 79 del 1º aprile 1958), stabilisce che: «Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963». | LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958, n. 1 (in G.U. 01/04/1958, n.79) | Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. |