Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Revisioni
| Testo precedente | Data Inizio | Data Fine | Note | Titolo legge | Testo legge |
|---|---|---|---|---|---|
| La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. |
1947-12-27 | 2022-03-09 | Articolo modificato con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente» (Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 2022). |
LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22/02/2022, n.44) | Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali |