Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Revisioni

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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
1947-12-27 2022-03-09 Articolo modificato con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente»
(Gazz. Uff. n. 44 del 22 febbraio 2022).
LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22/02/2022, n.44) Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali